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OdV nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro

Il DLgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico l’allargamento della responsabilità penale per determinati reati commessi da persone fisiche, dipendenti o meno della società, alla società stessa.
Il principio adottato è che il fatto illecito se compiuto a vantaggio o anche solo nell’interesse dell’organizzazione da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o anche solo da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, ricade sotto la responsabilità dell’organizzazione stessa che pertanto è chiamata a rispondere penalmente con il proprio patrimonio.
In passato un eventuale reato commesso da amministratori o dipendenti, lasciava indenne la proprietà, la quale in caso di eventuale risarcimento danni era il più delle volte coperto da polizze assicurative.
Oggi questo non è più possibile in quanto la legge esplicita che per la sanzione risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio.
Le sanzioni previste sono pesanti, vanno da € 25.000,00 fino ad un massimo di € 1.500.000,00 a cui si aggiungono le sanzioni interdittive fino a due anni Le sanzioni, in particolare quelle interdittive sono particolarmente pesanti e sono tecnicamente in grado di mettere in ginocchio un’azienda.
Trai reati presupposto, previsti dal Decreto Legislativo, sono compresi anche i reati di "omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"; questa introduzione (con il D.Lgs. 106/07) ha fatto si che anche la piccola impresa artigiana con un dipendente possa essere coinvolta e giudicata penalmente.
Il Decreto ha comunque previsto un'esimente, infatti l'ente (l'azienda) non risponde se prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato dei Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello adottato deve essere affidata a un Organo di Vigilanza e controllo con poteri autonomi d’iniziativa e controllo.
La mia attività e formazione mi rendono idoneo, in relazione ai reati di violazione delle norme antinfortunistiche,  a far parte dell'Organismo di Vigilanze nelle aziende dotate di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGeC) ex D.Lgs. 231/01.
Sarò lieto, su vostra richiesta, di fornire una panoramica particolareggiata riguardante il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, 300”.

Paolo Paoli - PI: 02159080221  CF: PLAPLA64C20F187N - Via Monteponente 6 - 39042 Bressanone (BZ)